Cassazione: sì alla pena pecuniaria anche per chi è senza mezzi

ROMA — Neppure chi è senza un euro in tasca potrà evitare la pena pecuniaria sostitutiva della detenzione breve. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18168/2025, depositata il 15 maggio, chiarendo un nodo delicato nato dall’applicazione della riforma Cartabia.

Il caso riguarda un uomo condannato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione per un reato di lieve entità. Il giudice dell’esecuzione, preso atto della totale incapacità economica del condannato, aveva negato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 150/2022. Il pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza e la Cassazione gli ha dato ragione.

La Suprema Corte ha affermato un principio destinato a fare scuola: la condizione economica del condannato non può costituire un ostacolo alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. La ragione? La logica della pena sostitutiva non è patrimoniale ma funzionale, concepita per alleggerire le carceri e offrire alternative alla detenzione quando la condanna non supera i quattro anni.

La Cassazione ha ribadito che la norma, inserita nella riforma Cartabia, prevede un automatismo applicativo: se la pena detentiva è inferiore a quattro anni e non esistono motivi ostativi, il giudice deve procedere alla sostituzione con una delle pene alternative, tra cui quella pecuniaria. Introdurre un filtro basato sulla capacità di pagamento — ha sottolineato la Corte — significherebbe vanificare l’effetto deflattivo e compromettere la coerenza del sistema.

Una decisione che conferma la scelta del legislatore di slegare la pena sostitutiva pecuniaria dal reddito dell’imputato, puntando piuttosto sulla funzione deflattiva e rieducativa delle sanzioni alternative, nell’ottica di un sistema penale più equilibrato e meno carcerocentrico.


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Delitto di Garlasco, Nordio: “Irragionevole condanna di Stasi dopo due assoluzioni”

Torna a far discutere il caso del delitto di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. A riaccendere il dibattito è il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ospite del programma Zona Bianca su Retequattro, ha definito “irragionevole” la condanna di Alberto Stasi dopo due precedenti sentenze di assoluzione.

“È anomalo che, dopo uno o due verdetti assolutori, si arrivi a una condanna senza rifare integralmente il processo”, ha dichiarato Nordio, riferendosi alla decisione della Corte d’Appello che nel 2015 inflisse 16 anni di carcere a Stasi per omicidio volontario.

Pur esprimendo perplessità sull’iter giudiziario, il Guardasigilli ha escluso possibili conseguenze per i magistrati che si occuparono della prima inchiesta. “Un magistrato può essere ritenuto responsabile solo se non conosce la legge o ignora gli atti — ha precisato — e proprio per questo nei sistemi democratici esistono più gradi di giudizio, nella consapevolezza che ogni sentenza può essere soggetta a errore”.

Nordio ha poi allargato il ragionamento allo stato generale della giustizia italiana, sottolineando come la sfiducia dei cittadini derivi più dalle norme che da chi le applica. “Il problema non sono tanto i magistrati, ma leggi imperfette che permettono di trascinare i processi all’infinito, quando in certi casi sarebbe necessario avere il coraggio di concluderli”, ha aggiunto.


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«Delitto di difesa», la protesta dei penalisti: “Così si mina lo Stato di diritto”

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha espresso “grave preoccupazione” per l’iniziativa della Procura di Reggio Emilia che ha denunciato per calunnia due avvocati, Rossella Ognibene e Oliviero Mazza, impegnati nel processo noto come “Angeli e Demoni”.

I due professionisti avevano sollevato in udienza una questione procedurale, eccependo l’incompatibilità alla testimonianza di due psicologhe chiamate come consulenti tecniche dal pubblico ministero, poiché le stesse avevano partecipato agli atti di indagine prima della nomina formale. Una prassi che, secondo la difesa, avrebbe violato le norme del codice di procedura penale.

Il Tribunale di Reggio Emilia aveva respinto l’eccezione sulla base di un diverso orientamento giurisprudenziale, ma aveva riconosciuto la veridicità dei fatti esposti. Nonostante ciò, la Procura ha deciso di procedere contro i difensori, notificando l’avviso di conclusione delle indagini proprio alla vigilia delle arringhe finali. Una tempistica definita dalla Giunta dell’UCPI “idonea a generare un effetto dissuasivo” e incompatibile con la libertà della funzione difensiva.

«Trasformare una questione tecnico-processuale sollevata in aula in un’accusa penale è un grave attacco al diritto di difesa», ha dichiarato l’Unione, che ha parlato senza mezzi termini di un “delitto di difesa”, cioè della pericolosa deriva di criminalizzare l’esercizio della professione forense quando esercitata in modo libero e indipendente.

A rendere la vicenda ancora più delicata è il fatto che tutto avviene pochi giorni dopo la firma da parte dell’Italia della nuova Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione della professione legale, che garantisce la libertà di espressione degli avvocati e li tutela da minacce e indebite interferenze nell’esercizio del mandato difensivo.

L’Unione ha quindi rivolto un appello alle istituzioni e alle autorità giudiziarie, invitandole a rispettare i principi sanciti dalla Costituzione e dai trattati internazionali, ricordando che «attaccare la difesa significa indebolire la giustizia stessa e, con essa, lo Stato di diritto».


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SHEIN nel mirino dell’UE: pratiche commerciali scorrette e violazioni dei diritti dei consumatori

Bruxelles — La Commissione europea e la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), che riunisce le autorità nazionali dei Paesi membri, hanno notificato ufficialmente a SHEIN una serie di pratiche commerciali che violano la normativa dell’Unione europea in materia di tutela dei consumatori. L’iniziativa arriva al termine di un’indagine coordinata a livello europeo che ha individuato sulla piattaforma online numerose irregolarità nei confronti degli utenti.

Tra le pratiche contestate figurano sconti fittizi e pressioni indebite che inducono i consumatori a compiere acquisti in condizioni poco trasparenti. Le autorità hanno ordinato a SHEIN di adeguare il proprio operato alle norme vigenti e di fornire ulteriori informazioni per accertare la sua conformità rispetto agli obblighi previsti dal diritto UE.

La società, attiva in tutto il continente, ha ora un mese di tempo per replicare alle conclusioni della rete CPC e presentare eventuali impegni per correggere le criticità evidenziate. In caso contrario, le autorità potranno avviare un dialogo formale o, se necessario, applicare sanzioni proporzionate al fatturato di SHEIN nei Paesi interessati.

L’intervento si inserisce nel quadro delle iniziative comunitarie per garantire la protezione dei consumatori negli acquisti online e contrastare le pratiche sleali, in un mercato digitale sempre più centrale nella vita quotidiana dei cittadini europei.


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Manutenzione del Portale dei Servizi Telematici – PST Giustizia

Si comunica che a causa di anomalie da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica) sono in corso attività di manutenzione per l’aggiornamento del Portale dei Servizi Telematici PST Giustizia.

https://pst.giustizia.it/PST/

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1 seguendo l’apposita guida al seguente link LINK GUIDE


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Documenti prodotti in modo irregolare in primo grado? In appello restano validi

Anche un deposito irrituale di documenti nel corso del primo grado di giudizio tributario non preclude la possibilità di utilizzarli in appello. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 10211 del 17 aprile 2024, intervenendo su una questione di procedura nel contenzioso fiscale.

La vicenda riguardava la produzione di nuovi atti nel secondo grado di giudizio, consentita dall’art. 58 del d.lgs. 546/1992, ma sottoposta ai termini di deposito previsti dall’art. 32 dello stesso decreto, che impone di farlo entro 20 giorni liberi prima dell’udienza. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno precisato che l’eventuale inosservanza di questa scadenza viene superata se i documenti in questione erano già stati introdotti, seppur in modo irrituale, nel fascicolo del giudizio di primo grado.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, i fascicoli di parte rimangono stabilmente inseriti nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza. Questo significa che le parti non possono ritirare la documentazione prodotta e che questa resta acquisita definitivamente, rendendo quindi legittimo il suo utilizzo anche nei successivi gradi di giudizio.

Una pronuncia che ribadisce l’importanza della stabilità del materiale documentale all’interno del processo tributario e che offre una tutela ulteriore alla parte che, pur avendo effettuato un deposito formale non corretto nel primo grado, si vede comunque riconosciuta la possibilità di far valere i propri atti nel prosieguo del giudizio.


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Call center nelle carceri, il lavoro come chiave per ricominciare

Trasformare le carceri da luoghi di esclusione a spazi di riscatto. È questa la sfida rilanciata dal presidente del Cnel, Renato Brunetta, nel corso del Festival dell’Economia di Trento, raccontando l’esperienza e gli obiettivi del progetto “Recidiva Zero”, nato nel 2023 dalla collaborazione tra il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e il ministero della Giustizia.

Oggi il sistema penitenziario italiano soffre di cronici problemi: sovraffollamento, condizioni di vita precarie e un tasso di recidiva che sfiora il 70%. Un’emergenza non solo sociale, ma anche economica, visto che ogni anno vengono spesi oltre tre miliardi di euro per un sistema che fatica a rieducare e reinserire.

“Se scuola, formazione e lavoro entrano stabilmente in carcere, la recidiva crolla al 2%”, ha sottolineato Brunetta, richiamando i dati di studi che mostrano quanto l’istruzione e l’occupazione possano essere strumenti decisivi nel percorso di recupero dei detenuti.

Al momento, però, solo un detenuto su tre partecipa a corsi di istruzione o a qualche attività lavorativa — per lo più mansioni di scarsa utilità al di fuori delle mura carcerarie. E resta quasi sconosciuto il livello di istruzione di gran parte dei detenuti stranieri, che rappresentano il 31% della popolazione penitenziaria.

Da qui l’idea di portare call center e contact center all’interno degli istituti di pena, permettendo ai detenuti di imparare una professione richiesta dal mercato, offrendo loro competenze spendibili una volta scontata la pena. Un progetto che avrebbe anche il vantaggio di accelerare la digitalizzazione delle carceri italiane, ancora oggi poco connesse e infrastrutturate.

Il focus, spiega Brunetta, deve partire dai 6-7mila detenuti con pene residue inferiori a un anno, i più vicini al reinserimento. Formare queste persone significa dare loro una chance concreta, ma anche offrire alla società cittadini migliori e più preparati.

In Parlamento è stato già depositato un disegno di legge promosso dal Cnel per costruire una politica pubblica nazionale sul lavoro penitenziario, elaborata attraverso il confronto con tutti gli attori coinvolti: amministrazione penitenziaria, datori di lavoro, sindacati e associazioni. Il prossimo appuntamento per discuterne sarà il 17 giugno, durante la seconda giornata nazionale dedicata a “Recidiva Zero”.

“Rieducare non è solo una missione costituzionale, ma l’unico modo per spezzare il ciclo di vendetta e devianza”, ha concluso Brunetta.


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Responsabilità 231: l’ente risponde solo per i reati dei vertici o di chi è sotto la loro vigilanza

Un ente può essere chiamato a rispondere per un reato commesso da un proprio collaboratore solo se quest’ultimo rientra in precise categorie previste dal decreto legislativo 231/2001. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19096/2025, intervenendo su un caso di furto di carburante ai danni di una società concorrente.

Nel giudizio in questione, la responsabilità amministrativa era stata contestata a un’azienda per i fatti illeciti compiuti da un soggetto ritenuto intraneo alla struttura societaria. Tuttavia, come ha evidenziato la Cassazione, il collaboratore non ricopriva alcuna posizione apicale né risultava sottoposto a vigilanza diretta da parte dei vertici aziendali, condizione indispensabile per imputare all’ente una “colpa organizzativa”.

Secondo il decreto 231, infatti, la responsabilità scatta solo se l’autore del reato presupposto è una figura apicale — come un amministratore, un dirigente o chi esercita funzioni di direzione — o se si tratta di una persona sottoposta alla direzione o al controllo di questi soggetti. In mancanza di tale collegamento qualificato, l’ente non può essere chiamato a rispondere per i reati commessi da chi opera ai margini dell’organizzazione senza un effettivo legame di vigilanza.

Nel caso concreto, il collaboratore coinvolto era stato genericamente indicato come consulente o addetto al commerciale, senza che fosse mai stata provata la sua posizione dirigenziale o la soggezione a un controllo diretto da parte della direzione.

La Suprema Corte ha quindi annullato la condanna dell’ente, rinviando al giudice di merito il compito di verificare se l’autore del reato rientrasse davvero nelle categorie indicate dall’articolo 5 del decreto 231. Solo in caso affermativo potrà essere valutata la presenza di eventuali carenze organizzative e di vigilanza tali da giustificare la responsabilità amministrativa.


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Omicidio stradale: la revoca della patente non è sempre automatica

Non tutte le condanne per omicidio stradale comportano automaticamente la revoca della patente di guida. A chiarirlo è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 18164/2025 ha stabilito i criteri con cui i giudici devono applicare questa misura accessoria.

Il caso da cui nasce il pronunciamento riguarda un incidente mortale in seguito al quale il conducente era stato condannato per omicidio stradale colposo e, contestualmente, aveva subito la revoca della patente. La difesa ha però contestato la sanzione accessoria, ritenendola sproporzionata rispetto alla condotta, che non rientrava tra quelle aggravate previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 589-bis del codice penale.

Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha stabilito un principio importante: la revoca automatica della patente è prevista solo nei casi più gravi di omicidio stradale aggravato — come, ad esempio, quando il conducente è sotto l’effetto di alcol o droghe, oppure supera di molto i limiti di velocità. Negli altri casi, spetta al giudice valutare, con una motivazione puntuale, il grado di colpa, la gravità della violazione delle norme di sicurezza e la consapevolezza del rischio da parte del conducente.

La Cassazione ha così ribadito che la sanzione accessoria della revoca deve essere proporzionata e motivata, evitando automatismi che non tengano conto delle circostanze concrete e del diritto alla libertà di circolazione, soprattutto per chi svolge attività lavorative che richiedono l’uso della patente.

Questa decisione offre un importante chiarimento interpretativo dell’articolo 222 del Codice della strada, richiamando i principi introdotti dalla legge n. 41/2016 in tema di omicidio stradale. Secondo i giudici, il rispetto del principio di personalizzazione della pena è imprescindibile, specie quando si incidono diritti fondamentali.


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